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Eredità, quando gli altri non vogliono dividere

Eredità, quando gli altri non vogliono dividere

Alla morte di un congiunto, è estremamente frequente il caso del coerede disperato, perché, pur dovendo pagare le tasse, non riesce a farsi liquidare la propria quota di comproprietà dagli altri coeredi.

Il problema in genere riguarda gli immobili, laddove, per poter vendere e dividere il ricavato, il notaio ovviamente necessita della presenza e del consenso di tutti i comproprietari, i quali dovranno, prima formalizzare e trascrivere l’accettazione dell’eredità e poi sottoscrivere l’atto di vendita per la propria quota.

E’ sufficiente quindi la mancata adesione anche di un solo coerede, pur se proprietario di una quota modestissima, per mettere in crisi tutti gli altri.

Nel frattempo tutte le spese relative al cespite immobiliare (manutenzione, oneri condominiali, tasse, etc.) andranno comunque pagate ad evitare che i creditori diano corso al pignoramento dell’immobile o peggio dei beni personali dei coeredi che abbiano accettato l’eredità.

Il contrasto tra coeredi raramente riguarda questioni di principio, mentre in genere il contrasto sorge sul valore da attribuire alla casa. E’ frequente per esempio il caso in cui l’immobile caduto in successione risulti occupato da uno degli eredi il quale ovviamente, essendo interessato all’acquisto, (ricordiamo che a parità di prezzo gli eredi hanno il diritto di prelazione ex art. 732 c.c.), valuta il cespite un valore inferiore a quello di mercato, mentre naturalmente gli altri non hanno affatto intenzione di percepire meno di quanto a loro spettante.

Nel nostro diritto, a differenza di altri sistemi legislativi, è previsto un meccanismo di tutela anche di un solo coerede indipendentemente dal valore della quota a lui spettante. E’ un principio che ereditiamo dalla legislazione romana e che è riportato nell’art. 1111 del codice civile. Tale norma statuisce che nessuno può essere costretto a rimanere in comunione con altri comproprietari contro la sua volontà.

Nemo in comunione detenetur sostenevano i latini, il che in concreto, significa che il giudice, su istanza anche di un solo comproprietario, pur di una minima quota, è tenuto a sciogliere la comunione. Unico presupposto è che la domanda giudiziale debba essere notificata a tutti gli altri contitolari di diritti sul bene o sui beni che vanno liquidati secondo il codice di procedura civile.

Obbligatoriamente, prima di citare in giudizio gli altri coeredi, per tentare di ridurre il contenzioso giudiziale, l’attuale disciplina dispone come sia necessario attivare preventivamente la Mediazione. Quindi ci si dovrà rivolgere tramite il proprio avvocato ad un Ufficio di Mediazione autorizzato dal Ministero, chiedendo la convocazione di tutti gli altri aventi diritto sui cespiti ereditari. Ogni parte è tenuta per legge a comparire avanti al mediatore con il proprio avvocato .

E’ possibile anche in sede di mediazione delegare, su accordo delle parti, la valutazione dei beni in successione ad un perito (geometra, ingegnere od architetto). Ove la mediazione riesca, ogni parte verserà il compenso di legge al mediatore ed il verbale di accordo avrà valore di titolo esecutivo come avverrebbe con una sentenza. In caso negativo il verbale di mancato accordo legittimerà l’azione giudiziaria.

IL PROCESSO DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE

E’ noto che il processo di scioglimento giudiziale della comunione ereditaria avanti al Tribunale civile, regolamentato dagli art.784 e seg.ti del codice di procedura civile, è l’extrema ratio ed è sconsigliato per le lungaggini ed i costi. Le lungaggini derivano in realtà dalla inefficienza del sistema giudiziario,mentre i costi derivano dal fatto che, a parte l’obbligo di trascrizione della citazione, presso la Conservatoria deei RR.II., la causa verte quasi sempre sul valore contestato del bene o dei beni e, conseguentemente il giudice dovrà necessariamente, nominare un costoso consulente d’ufficio. Ogni erede ha ovviamente interesse a nominare (e pagare) un proprio tecnico di parte. Il costo del CTU viene in genere accollato dal Tribunale a tutti i coeredi.

Attualmente, tuttavia con la riforma Cartabia, la situazione è migliorata ed i tempi si sono ridotti considerevolmente. Infatti tutte le richieste e contestazioni dei legali, non vanno più redatte all’interno della causa, ma antecedentemente alla prima udienza. Ciò significa che il giudice è in grado, immediatamente, alla prima udienza, di nominare il Consulente d’Ufficio dalla cui valutazione dipenderà l’esito della lite.

Una volta che la valutazione sia stata effettuata dal C.T.U., nessun coerede è di norma interessato a mandare l’immobile all’asta per dividere il ricavato, asta dalla quale notoriamente si otterrebbe una cifra inferiore a quella reale e determinata dal Consulente. Dunque, accertato giudizialmente il valore dell’immobile, è frequentissimo che le parti incarichino una agenzia di porre in vendita il cespite al prezzo determinato dal Tribunale, abbandonando il giudizio.

I PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE

Ove il giudizio, viceversa prosegua, il Tribunale procederà alla divisione ed allo scioglimento della comunione secondo le indicazioni degli art.713 e seg.ti c.c. in tema di successioni ereditarie ed ex art.784 e seg.ti c.p.c. relativi sia alle comunioni convenzionali che ereditarie.

In concreto il Tribunale in presenza di più beni, secondo l’orientamento della Cassazione che privilegia l’assegnazione dei beni in natura, escludendo la vendita all’asta, privilegerà un progetto di divisione senza vendere i beni, ma con eventuale conguaglio, nel caso con estrazione a sorte dei lotti.

In sostanza assegnerà un bene a ciascun erede con obbligo di versare o incassare la differenza dagli altri fino all’equiparazione economica delle quote.

Nel caso invece in successione sussista un solo bene, dichiarato dal C.T.U. indivisibile e contestualmente nessun erede ne rivendichi l’assegnazione a sé stesso con obbligo di conguaglio economico nei confronti degli altri, il Tribunale darà corso alla vendita all’asta con divisione dei ricavato, pro quota.

Studio Legale Bruno Avv. Maurizio Bruno (Patrocinante in Cassazione)
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Avv. Ivana Abenavoli (Patrocinante in Cassazione)
Avv. Elisabetta Lapucci
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