SALISBURGO (Austria) – Sette secoli dopo il rogo di Jacques de Molay, la fine dell’Ordine del Tempio torna nell’occhio del ciclone, ma questa volta non per una scoperta archeologica, bensì per un presunto “errore procedurale” che potrebbe riscrivere la storia giuridica della Chiesa. Una nuova ricerca della facoltà di Diritto Canonico dell’Università di Salisburgo scuote le fondamenta della bolla di soppressione del 1312, sostenendo che l’atto di Papa Clemente V fosse, tecnicamente, nullo.
Il nodo della “Via di Provvedimento”
Il cuore della tesi risiede nell’analisi testuale della bolla “Vox in excelso” (22 marzo 1312). In essa, il Pontefice utilizza una formula giuridica insolita: dichiara di sciogliere l’Ordine “non per via di sentenza definitiva, ma per via di provvedimento o ordinanza apostolica” (non per modum definitivae sententiae, sed per viam provisionis seu ordinationis apostolicae).
Secondo gli esperti austriaci, questa scelta non fu un dettaglio stilistico, ma l’ammissione di un’impossibilità legale. Un Ordine approvato solennemente da un Concilio (Troyes, 1129) non poteva essere cancellato senza una sentenza che provasse l’eresia. Clemente V, non avendo prove certe, scelse una “scorciatoia amministrativa” che oggi i giuristi definiscono come un eccesso di potere dettato dalla paura verso Filippo il Bello.
La negazione del diritto alla difesa
Lo studio cita un altro documento fondamentale: gli atti del Concilio di Vienne. Tra il 1311 e il 1312, si registra la comparsa di sette cavalieri che chiedevano di difendere l’Ordine davanti all’assemblea dei vescovi. Il Papa, nel verbale segreto delle sessioni, ammette di averli allontanati per evitare disordini, negando loro il diritto al “defensor ordinis”.
«In qualunque sistema giuridico, medievale o moderno – spiegano i ricercatori di Salisburgo – la negazione della difesa annulla il processo». Poiché la bolla “Ad providam”, che trasferì i beni agli Ospitalieri, poggiava sulla validità della soppressione precedente, l’intero castello di carte della successione templare risulterebbe, in punta di diritto, viziato da nullità assoluta.
Una sospensione “in eterno”, ma non una morte
Un altro riferimento testuale cruciale è l’uso del verbo “prohibemus” (proibiamo). Clemente V non usa termini di annientamento ontologico, ma dichiara: “proibiamo a chiunque di entrare in detto Ordine o di portarne l’abito”.
La tesi di Salisburgo suggerisce che si trattò di una sospensione cautelativa dovuta allo scandalo del momento (propter scandalum), e non di un’estinzione definitiva. Venuta meno la dinastia dei Capetingi e il clima di terrore politico del XIV secolo, la “proibizione” perderebbe la sua ragion d’essere, lasciando l’Ordine in uno stato di “morte apparente” giuridica, ma non di fine biologica.
Verso il pontificato di Leone XIV
L’articolo si conclude con un interrogativo che ora pende sul soglio di Leone XIV: può un Papa del XXI secolo ignorare un vizio di forma che ha condizionato la storia per settecento anni? Se la Santa Sede dovesse accogliere, anche solo parzialmente, i rilievi dell’Università di Salisburgo, si aprirebbe la strada per una riabilitazione non solo morale (già avvenuta con la Pergamena di Chinon), ma pienamente legale dell’identità templare.









