Fiumicino, 30 aprile 2026 – Il sindaco Mario Baccini ha emanato una nuova ordinanza per disciplinare la corretta detenzione e conduzione dei cani nelle aree pubbliche del territorio comunale. Il provvedimento richiama e ribadisce norme già previste dalla legislazione nazionale, con l’obiettivo di garantire sicurezza, decoro urbano e tutela degli animali.
L’ordinanza stabilisce innanzitutto l’obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio, con una lunghezza non superiore a 1,50 metri, durante la conduzione dei cani nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Restano escluse le aree per cani individuate dall’Amministrazione comunale.
Il conduttore deve inoltre portare sempre con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o altri animali, oppure su richiesta delle autorità competenti. Quando il cane è condotto nei locali pubblici o sui mezzi pubblici di trasporto, ove consentito, è obbligatorio munirlo sia di guinzaglio sia di museruola.
Il provvedimento richiama anche il dovere di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente. Proprietari e accompagnatori, anche temporanei, sono tenuti a provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni e alla pulizia del suolo pubblico qualora l’animale imbratti strade, marciapiedi, piazze o altre aree pubbliche.
Chi accompagna un cane deve avere sempre con sé strumenti idonei alla raccolta e al contenimento delle deiezioni, come paletta, sacchetti o contenitori equivalenti a perdere. Il materiale raccolto dovrà poi essere depositato negli appositi cestini portarifiuti stradali.
L’ordinanza vieta inoltre l’addestramento dei cani finalizzato a esaltarne l’aggressività, così come qualsiasi attività di selezione o incrocio orientata a sviluppare comportamenti aggressivi. È vietata anche la sottoposizione degli animali a pratiche di doping, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il testo richiama poi il divieto di vendita, esposizione ai fini di vendita e commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Sono indicati, in particolare, il taglio della coda, il taglio delle orecchie, la recisione delle corde vocali e l’asportazione di unghie e denti, salvo i casi autorizzati per ragioni veterinarie o nell’interesse dell’animale.
Un capitolo specifico riguarda i cani dichiarati a rischio elevato di aggressività dal Servizio veterinario. Per questi animali è previsto l’obbligo di guinzaglio e museruola anche durante l’accompagnamento sulle pubbliche vie. I proprietari devono inoltre stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per eventuali danni a terzi.
L’ordinanza vieta infine il possesso o la detenzione di cani registrati ad alto rischio di aggressività a determinate categorie di persone, tra cui soggetti sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza personale, persone condannate per specifici reati, minori di 18 anni, interdetti e inabili per infermità mentale.
Il provvedimento punta così a rafforzare il rispetto delle regole negli spazi pubblici, responsabilizzando proprietari e accompagnatori nella gestione degli animali e nella tutela della sicurezza collettiva.









